Certificazione Energetica Ravenna


FAQ

1. Cos’è l’attestato di certificazione energetica?
L’attestato di certificazione energetica è un documento comprovante il valore di consumo energetico del sistema edificio-impianti in grado di assegnare ad un edificio una classe energetica di appartenenza in funzione del consumo dell'immobile.
Le classi energetiche sono suddivise (dalla più dispendiosa energeticamente, e quindi economicamente, alla più virtuosa) in:

Certificazione Energetica Ravenna   Certificazione Energetica Ravenna
Classi di prestazione energetica: edifici di classe E.1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme (kWh/m2anno) - Regione Emilia Romagna
 
Classi di prestazione energetica: altri edifici (kWh/m3anno) - Regione Emilia Romagna

2. Chi rilascia l’attestato di certificazione energetica?
L’attestato di certificazione energetica deve essere redatto da un professionista abilitato nel rispetto delle norme attuative imposte dalla regione di competenza; deve essere necessariamente predisposto ed avvallato da un soggetto iscritto all’albo, estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’immobile.

Caratteristiche minime in breve:
a. il soggetto certificatore energetico deve possedere un diploma o una laurea tecnica di primo o di secondo livello compatibile con l’attività di certificatore energetico
b. essere iscritto al rispettivo albo professionale
c. avere frequentato un corso abilitativo riconosciuto (promosso dall’Ente di accreditamento) avendone superato l’esame.
I requisiti minimi del certificatore energetico sono imposti, via via, dalle singole regioni nelle quali sono in vigore i protocolli attuativi delle direttive nazionali.

3. Quando serve l’attestato di certificazione energetica?
Secondo quanto previsto dalla delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 156/2008 l’attestato di certificazione energetica è obbligatorio nei casi e nelle gradualità di seguito indicate e con onere a carico rispettivamente del venditore e del locatore:
a) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con esclusione delle singole unità immobiliari;
b) a decorrere dal 1° luglio 2009, alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso;
c) a decorrere dal 1° luglio 2010, agli edifici e singole unità immobiliari soggetti a locazione con contratto stipulato successivamente a tale data.

Il DM 03.03.2011 n.28 introduce l’obbligo di riportare il valore di prestazione energetica negli annunci commerciali di vendita a partire dal 1° gennaio 2012

E’ poi obbligatorio predisporre l’attestato di in tutti gli interventi edilizi, per i quali è richiesto il rilascio/presentazione di un titolo abitativo, nei casi elencati di seguito:
a) nel caso di edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati, demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati
b) limitatamente al solo ampliamento dell’edificio nel caso che il volume a temperatura controllata della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell’edificio esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia superiore agli 80 metri quadrati
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) precedenti, quali:
- ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia inferiore agli 80 metri quadrati
- ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non superiore a 1000 metri quadrati
- manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio
- recupero di sottotetti per finalità d’uso
- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti
- sostituzione di generatori di calore.
Per gli interventi al punto a), l’attestato di qualificazione energetica deve essere riferito al sistema edificio/impianti nella sua globalità; per gli interventi di cui al punto b) e c), l’attestato può limitarsi a prendere in considerazione le parti di edificio o gli impianti oggetto di riqualificazione.

Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni relative alla certificazione energetica le seguenti categorie di edifici e di impianti:
a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), nonché quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore ai 50 metri quadrati;
d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l’osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie.

4. Per quanto è valido un attestato di certificazione energetica?
L’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni dell’edificio o dell’impianto in termini di assorbimento di energia.

5. Chi deve pagare la certificazione energetica, il venditore/locatore o l’acquirente/locatario?
Se il documento non è già presente è onere del venditore fornirlo, pertanto è proprio il venditore che deve pagare un certificatore energetico affinché rediga una certificazione. Questo è ovviamente salvo diversi accordi.

6. L’attestato di certificazione energetica ha un costo? Esiste un tariffario di riferimento?

L’attestato di certificazione energetica, trattandosi di prestazione professionale avrà un costo secondo quanto stabilito dai rispettivi Ordini o Collegi di appartenenza del soggetto certificatore. Al momento non è previsto nell’atto definire un tariffario di riferimento tra le competenze della Giunta e dell’Organismo di accreditamento. Richiedere un preventivo

7. Cosa determina la classe energetica?

La classe energetica viene determinata in base ad un calcolo standardizzato che definisce i consumi di energia necessari per la climatizzazione invernale (riscaldamento), la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione estiva (condizionamento) e l’illuminazione. Attualmente vengono valutate solo le prime due categorie e pertanto si raggiungerà una buona classe energetica se l’immobile si presenta ben isolato e dotato di impianti con buona efficienza.
Mediamente gli immobili realizzati antecedentemente al 1970 ricadono in classe G, quelli realizzati tra il 1970 ed il 2005 ricadono nelle classe D E F, mentre le nuove abitazioni ricadono per normativa in classe C. Realizzare un edificio in classe B o A significa adottare metodologie costruttive ed impiantistiche fuori dallo standard.