Certificazione Energetica Ravenna


 

Avviare il video per una panoramica generale sulla certificazione energetica
Fonte: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/documenti.php
Le indicazioni del video sono fondamentalmente ancora valide, anche se riferite fino al 2010.

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In un'ottica di contenimento delle emissioni inquinanti la legge 26 dicembre 2006, col fine di migliorare le politiche ecologiche, ha introdotto una specifica detrazione fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica, ovvero per tutti quegli interventi volti a ridurre la dispersione termica di un immobile. Tale misura è stata riproposta e confermata nella finanziaria 2008 con validità fino al 2010 e fino a Dicembre 2011 anche se con obbligo di ripartizione in 10 anni. Le detrazioni previste sono dirette ad incentivare l’adeguamento del patrimonio edilizio italiano esistente a specifici standard di risparmio energetico. Le detrazioni in generale vengono applicate ad interventi che migliorano l'efficienza energetica degli edifici con specifici livelli di prestazioni, ed in particolare ad interventi di sostituzione di generatori di calore e di impianti termici, di miglioramento delle prestazioni termiche dei serramenti, delle pareti verticali, dei pavimenti e delle coperture e di installazione di pannelli solari. In questi casi, l'intervento deve rispettare determinati limiti di prestazione dei componenti e dei materiali impiegati. Inoltre, in generale, è possibile detrarre il 55% della spesa complessiva per vari lavori di riqualificazione energetica che, sommati, riducano i consumi totali dell'edificio di almeno il 20% di quanto previsto da legge. Il limite massimo di detrazione varia, in funzione del tipo di intervento, tra 30.000 e 100.000 euro. Il contribuente dovrà suddividere gli incentivi su un numero obbligatorio di 5 ed è inoltre prevista una comunicazione all’agenzia delle entrate nel caso gli interventi siano realizzati a cavallo tra due anni. Il certificato energetico è reso obbligatorio per accedere agli incentivi nazionali, regionali e locali che riguardino il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio ad esclusione degli interventi che riguardano l’installazione di pannelli solari e la sostituzione dei serramenti.

L'incentivo è stato allargato anche alla sostituzione di generatori di calore esistenti con pompe di calore ad alta efficienza energetica.

Soggetti beneficiari
Le detrazioni di cui sopra sono rivolte a tutti i soggetti, residenti e non residenti, a prescindere dal loro reddito. Sono dunque ammessi a fruirne:
- Persone fisiche, enti e soggetti di cui all’art.5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (come per esempio: società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di fatto, associazioni senza personalità giuridica, imprese familiari, ecc.)
non titolari di reddito di impresa, che sostengono spese per l’esecuzione di interventi agevolati sugli edifici esistenti, su parti di edifici
esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, posseduti o detenuti.
- Soggetti titolari di reddito di impresa (es.: persone fisiche, società di persone, società di capitali…) che sostengono spese per l’esecuzione di interventi agevolati sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, posseduti o detenuti.
Condizioni richieste:
I soggetti sopra indicati possono fruire delle detrazioni a condizione di essere:
- Soggetti che sostengono le spese ovvero di cui le spese sono comunque a carico;
- Soggetti che possiedono o detengono il bene immobile in base ad un titolo idoneo (es.: proprietà, nuda proprietà, diritto reale, contratto di locazione, comodato);
- Soggetti / familiari (parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) che convivono con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento che sostiene le spese per la realizzazione dei lavori.

Edifici interessati
La detrazione in esame interessa qualsiasi categoria catastale di edifici, compresi quelli di natura rurale.
Condizioni:
- Gli edifici devono essere esistenti ovvero gli interventi agevolabili devono essere condotti su edifici esistenti o su parti di essi (la prova dell’esistenza dell’edificio viene fornita dall’iscrizione nel catasto oppure dalla richiesta di accatastamento nonché dal pagamento dell’ICI, se richiesto);
- Gli interventi devono essere già realizzati (si vuole così favorire la riqualificazione energetica);
Da ricordare : Sono esclusi dalla detrazione gli edifici di nuova costruzione, quelli in costruzione e le nuove strutture sportive e ricreative.
Condizioni particolari:
- Gli edifici devono essere dotati di impianti di riscaldamento per fruire delle detrazioni (ad eccezione dell’installazione dei pannelli solari);
- Nel caso di una ristrutturazione, per la quale è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità;
- Nel caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione si può richiedere la detrazione solo nel caso di fedele costruzione (es.: sono esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento).



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